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Rimborso Prioritario Iva: esteso anche a Imprese obbligate al Reverse Charge

lentepubblica.it • 24 Maggio 2016

reverse chargeSono ammessi al rimborso IVA prioritario anche coloro che pongono in essere le operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici. Il Ministro dell’economia e delle finanze con il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 (su G.U. n. 111 del 13 maggio 2016) ha emanato il decreto che ha esteso il rimborso IVA prioritario (entro 3 mesi dalla richiesta) anche a coloro che pongono in essere le operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici obbligati al reverse charge dal 1 gennaio 2015. (operazioni di cui alla lettera a-ter del comma 6 Art. 17 Dpr 633/72.

 

Tale possibilità era prevista dal decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 22 marzo 2007 per i soli servizi individuati alla lettera a), del citato articolo 17, consistenti in prestazioni relative al comparto dell’edilizia rese in subappalto, per le quali è obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile dal 2007. La disparità di trattamento che esisteva prima dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 29 aprile 2016 determinava per gli operatori di cui alla lettera a-ter (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici) difficoltà finanziarie per gli ingenti crediti Iva che venivano a determinarsi.

 

Il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell’anno 2016, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (31 luglio 2016).

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato Decreto Ministeriale 22 marzo 2007, i soggetti passivi IVA, per accedere ai rimborsi in via prioritaria (ad eccezione del caso dello split payment) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

 

  • svolgere l’attività da almeno tre anni;
  • richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, in caso di rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali);
  • richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo cui la richiesta di restituzione si riferisce (anno o trimestre solare).

 

Relativamente allo split payment, i requisiti sono semplificati e previsti dal D.M. 20 febbraio 2015 (credito superiore a euro 2.582,28; l’attività svolta deve avere un’aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite).

Fonte: Informa Impresa - Confartigianato Vicenza
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